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Cessione di Fabbricato

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La comunicazione di cessione fabbricato (a cittadini italiani o cittadini stranieri comunitari) è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.

 



A chi è rivolto

A chiunque, per un periodo superiore a 1 mese, consenta l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso o ne ceda la proprietà o il godimento, deve effettuare la comunicazione.

In seguito alla normativa sotto indicata (*), la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate dei contratti di locazione, di comodato d'uso o di vendita immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato e pertanto, solo in questi casi, la comunicazione non deve essere fatta.

(*) L'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito (con decorrenza 7 aprile 2011) che non sussiste più l'obbligo della separata comunicazione di "cessione di fabbricato" qualora sia stato registrato il relativo contratto di locazione (*) L'art. 5, comma 1, lettera d), e comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, entrato in vigore il 14 maggio 2011, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha esteso tale assorbimento dell'obbligo di comunicare l'avvenuta cessione anche ai casi di avvenuta registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari.

Descrizione

La comunicazione di cessione fabbricato (a cittadini italiani o cittadini stranieri comunitari) è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.  

Come fare

Entro 48 ore dalla vendita/affitto/comodato gratuito dell'immobile bisogna presentare la comunicazione della cessione di fabbricato.

Cosa serve

Occorre presentare:

  • Permesso di soggiorno e/o carta d'identità del cedente
  • Permesso di soggiorno e/o carta d'identità del cessionario.

Cosa si ottiene

Cessione di Fabbricato

Tempi e scadenze

Entro 48 ore dalla stipula del contratto

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

Per approfondimenti è possibile consultare l'articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131 /2012, sulla cui base è stata emanata una circolare esplicativa.

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 24/10/2023


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