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Diritto di indennizzo
Diritto di indennizzo
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Trasparenza amministrativa
Descrizione
L'art. 28 del D.L. n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013, ha introdotto nel nostro ordinamento il "diritto di indennizzo": in caso di mancato rispetto dei tempi per concludere i suoi procedimenti, la Pubblica Amministrazione è tenuta a corrispondere all'interessato un indennizzo automatico e forfettario. Data la novità della norma e i delicati aspetti finanziari collegati, la disposizione è immediatamente operativa solo per le domande riguardanti l’avvio e l’esercizio delle attività di impresa presentate a partire dal 21.08.2013. Entro 18 mesi, sulla base della prima sperimentazione, con apposito D.P.C.M. verrà stabilita la conferma dell’indennizzo, la sua rimodulazione o estensione, anche graduale, agli altri procedimenti.
Operativamente, se l'Amministrazione non ha rispettato i termini per il rilascio di un provvedimento che riguarda l’avvio o l’esercizio dell’attività d’impresa (per le quali è attivo il SUAP), l’interessato, entro 20 giorni, deve rivolgersi al Titolare del potere sostitutivo, al quale toccherà concludere il procedimento nella metà del tempo originariamente previsto oppure liquidare € 30,00 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di € 2.000,00.
Nel caso in cui anche il Titolare del potere sostitutivo non provveda a emanare il provvedimento oppure non liquidi l’indennizzo, l’interessato può proporre ricorso al giudice amministrativo (il contributo unificato è ridotto alla metà).
Al momento della presentazione della domanda, l’Amministrazione è tenuta a indicare (nella comunicazione di avvio del procedimento) i termini entro cui la procedura si deve concludere, a chi rivolgersi in caso di ritardo e come richiedere l’indennizzo. Nel caso di procedure complesse, nelle quali intervengono più soggetti pubblici, è l’amministrazione responsabile del ritardo a pagare l’indennizzo.
Collegamenti
Il Titolare del potere sostitutivo
SUAP
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