A chiunque, per un periodo superiore a 1 mese, consenta l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso o ne ceda la proprietà o il godimento, deve effettuare la comunicazione.
In seguito alla normativa sotto indicata (*), la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate dei contratti di locazione, di comodato d'uso o di vendita immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato e pertanto, solo in questi casi, la comunicazione non deve essere fatta.
(*) L'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito (con decorrenza 7 aprile 2011) che non sussiste più l'obbligo della separata comunicazione di "cessione di fabbricato" qualora sia stato registrato il relativo contratto di locazione (*) L'art. 5, comma 1, lettera d), e comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, entrato in vigore il 14 maggio 2011, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha esteso tale assorbimento dell'obbligo di comunicare l'avvenuta cessione anche ai casi di avvenuta registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari.
La comunicazione di cessione fabbricato (a cittadini italiani o cittadini stranieri comunitari) è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.
Entro 48 ore dalla vendita/affitto/comodato gratuito dell'immobile bisogna presentare la comunicazione della cessione di fabbricato.
Entro 48 ore dalla stipula del contratto
Per approfondimenti è possibile consultare l'articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131 /2012, sulla cui base è stata emanata una circolare esplicativa.