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Pubblicazioni di Matrimonio

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La pubblicazione di matrimonio è una forma di pubblicità-notizia che ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perché chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio possa opporsi alla celebrazione. La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui uno degli sposi ha la residenza. L’atto di pubblicazione resta affisso presso i Comuni di residenza degli sposi per un periodo minimo di 8 giorni consecutivi. Il matrimonio può essere celebrato a partire dal 4° giorno dalla compiuta pubblicazione ed entro i successivi 180 giorni.


A chi è rivolto

Alle coppie che intendono sposarsi

Descrizione

La pubblicazione di matrimonio è una forma di pubblicità-notizia che ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perché chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio possa opporsi alla celebrazione. La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui uno degli sposi ha la residenza. L’atto di pubblicazione resta affisso presso i Comuni di residenza degli sposi per un periodo minimo di 8 giorni consecutivi. Il matrimonio può essere celebrato a partire dal 4° giorno dalla compiuta pubblicazione ed entro i successivi 180 giorni.

Come fare

FASE ISTRUTTORIA Gli sposi, o uno solo di loro, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico, devono presentarsi, con congruo anticipo rispetto alla data del matrimonio, all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza di almeno uno degli sposi, per l'avvio del procedimento. La comunicazione dei dati relativi a ciascuno degli sposi può avvenire utilizzando il modello scaricabile dalla sezione "documenti" di questa pagina. Il modello può poi essere: - consegnato all'ufficio di stato civile oppure - trasmesso via fax o via e-mail (allegando in entrambi i casi copia del documento di identità). L'ufficiale di stato civile provvede poi d'ufficio all'acquisizione dei documenti civili necessari per le pubblicazioni di matrimonio. PUBBLICAZIONE Entrambi gli sposi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico (o procura speciale; il modulo è scaricabile dalla sezione "documenti" di questa pagina) devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio matrimoni. Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio. In caso di matrimonio religioso, l'ufficio matrimoni, decorsi i termini di legge, provvede a rilasciare ad uno degli sposi il certificato di nulla-osta al matrimonio per la sua consegna al Ministro di Culto che ha richiesto la pubblicazione. CASI PARTICOLARI Non tutti i documenti possono essere acquisti d'ufficio, alcuni devono essere presentati direttamente dagli interessati. Riportiamo un elenco dei documenti che gli sposi devono produrre, a seconda del caso. MATRIMONIO RELIGIOSO: richiesta di pubblicazione del parroco o del ministro di culto. SPOSI MINORENNI: decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni di Torino. SPOSA VEDOVA DA MENO DI 300 GIORNI: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza. SPOSA DIVORZIATA DA MENO DI 300 GIORNI: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento emessa dal Tribunale per la dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile. SPOSI PARENTI O AFFINI: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.

Cosa serve

SPOSI STRANIERI: - per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia), certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia; - per i cittadini australiani, norvegesi e statunitensi: vedi moduli scaricabili dalla sezione "documenti" di questa pagina; - per i cittadini moldavi, come reso noto dal Ministero degli Affari Esteri e dall’Ambasciata della Repubblica di Moldavia in Italia, il nulla osta è sostituito da un certificato emesso dal servizio di stato civile presso il ministero di Giustizia della Repubblica di Moldova, attestante l’assenza di impedimenti per contrarre matrimonio. Tale certificato andrà tradotto e apostillato in Moldova e avrà una validità di sei mesi dalla data di rilascio - per i cittadini di altra cittadinanza vedi modulo "Nulla osta per i cittadini stranieri", scaricabile dalla sezione "documenti" di questa pagina. Il “Nulla Osta” non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall’autorità estera né da autocertificazione. Il “Nulla Osta" deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, stato libero; deve inoltre riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino italiano (seguono le generalità). Può essere rilasciato:dall’Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura Italiana competente, oppure dall’autorità competente del proprio paese; in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata Italiana all’estero.

Cosa si ottiene

Pubblicazioni di Matrimonio

Tempi e scadenze

Le pubblicazioni di matrimonio deve rimanere all'Albo Pretorio per 8 giorni, il matrimonio può essere celebrato dal 4° giorno successivo al termine della pubblicazione

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici". D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative. C.c. artt. 84 e seguenti.

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Modulo di comunicazione dei dati degli sposi (100,91 KB)
MODULO DI COMUNICAZIONE DEI DATI DEGLI SPOSI
Procura speciale (45,71 KB)
PROCURA SPECIALE
Nulla-osta per cittadini stranieri (26,09 KB)
NULLA-OSTA per cittadini stranieri
nulla-osta per cittadini Norvegesi (23,33 KB)
NULLA-OSTA per cittadini Norvegesi
Nulla-osta per cittadini Australiani (34,39 KB)
NULLA-OSTA per cittadini Australiani
Nulla-osta per cittadini statunitensi (20,27 KB)
NULLA-OSTA per cittadini statunitensi

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 21/12/2023


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