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Domande frequenti

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

Al momento del rilascio della carta d’identità i cittadini maggiorenni possono esprimere la propria volontà in merito all’assenso o diniego alla donazione di organi e tessuti.

Per svolgere le funzioni di scrutatore è prevista l’iscrizione nell’apposito albo tenuto presso ogni comune. In particolare, l’iscrizione all’albo è subordinata sia alla presentazione di apposita domanda nei termini e con le modalità di legge (entro il mese di novembre di ogni anno), sia al possesso dell’elettorato attivo e, infine, all’avere assolto gli obblighi scolastici. La procedura da seguire per designare gli scrutatori è indicata nell’art.6 della legge 8 marzo 1989, n.95, e successive modificazioni. Pertanto la designazione degli scrutatori tra le persone iscritte all’albo deve avvenire tra il 25° e il 20° giorno antecedenti la data del voto, in seduta pubblica preannunciata due giorni prima con apposito manifesto, da parte dei componenti della Commissione elettorale comunale (composta dal Sindaco o suo delegato e da 3 consiglieri comunali). Poiché l’inclusione nell’albo ha carattere permanente, non occorre che ripresenti una nuova domanda chi si fosse già iscritto in anni precedenti.

In questo caso se la persona che viveva nell’ alloggio non e’ contattabile e non rilascia dichiarazione circa il luogo di nuova residenza , è necessario attivare delle verifiche anagrafiche tramite una specifica richiesta rivolta all'ufficio anagrafe da parte del titolare dell’ alloggio.

L’autenticazione di fotografie, esclusivamente per il rilascio di documenti personali, può essere richiesta in Comune diverso da quello di residenza, ma solo dalla persona interessata munita di documento di riconoscimento e di foto

Il rilascio della carta d’identità elettronica viene effettuato SOLO SU APPUNTAMENTO
Prenotazione on line al link in calce alla pagina

Ci si può riconciliare solo in caso di separazione in quanto situazione giuridicamente riconosciuta ma NON definitiva. Il divorzio non ammette riconciliazione. Ci si può riconciliare nel Comune di celebrazione del matrimonio o nel Comune nel quale l’atto di matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio celebrato all’estero). Occorre contattare l’Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente e fissare un appuntamento a seguito del quale verrà sottoscritto, da entrambi i coniugi, l’atto di riconciliazione. La procedura non comporta costi.

Le modalità di richiesta della carta d'identità elettronica (CIE) sono a disposizione all'interno della sezione "Servizi" raggiungibile al link in calce alla pagina

Il cittadino con la sua prenotazione potrà recarsi allo sportello scelto con:

  • 1 foto tessera recente su sfondo bianco con posa frontale (in alternativa è possibile produrre la foto in formato digitale ed inviarla a mezzo mail o tramite whatsapp al n. 3771636864 almeno 2 giorni prima del giorno fissato per l’appuntamento);
  • tessera sanitaria;
  • la carta d’identità scaduta o deteriorata, o l’eventuale denuncia di furto o smarrimento;
  • per i cittadini comunitari alla prima carta d’identità italiana, occorre presentare il documento di identità del paese di appartenenza;
  • per i cittadini extracomunitari permesso di soggiorno e, se alla prima carta italiana, il passaporto.

Occorre contattare l’Ufficio di Stato Civile del proprio Comune di Residenza e prendere appuntamento per prestare il giuramento. Si ottiene la cittadinanza italiana dal giorno dopo il giuramento.

Occorre recarsi al Consolato Italiano per richiedere l'iscrizione nell'A.I.R.E.
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. permette di usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.).

Chi?

  • se coniugati, la dichiarazione è resa da uno solo dei genitori;
  • personalmente da entrambi i genitori se non coniugati;
  • un medico, ostetrica o qualsiasi persona che abbia assistito al parto.
Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l’eventuale volonta’ della madre di non essere nominata.

Dove?
La dichiarazione di nascita può essere fatta, alternativamente presso:

– l’ospedale o la casa di cura dove è avvenuta la nascita ed è ricevuta dal direttore sanitario o da persona da lui delegata
– il Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita
– il Comune di residenza dei genitori, se diverso da quello di nascita

Quando?
La dichiarazione di nascita può essere effettuata:

- entro 3 giorni al Direttore sanitario della struttura dove è avvenuta la nascita
oppure

- entro 10 giorni all’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza di uno dei genitori presentando l’attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica che ha assistito al parto.

La carta d’identità è un documento di riconoscimento personale rilasciato a tutti i cittadini ed ha una validità temporale diversa a seconda dell’età anagrafica: validità di 3 anni (per i minori di anni 3); validità di 5 anni (tra i 3 e i 18 anni); validità di 10 anni (dai 18 anni in poi).
La carta d’identità è un documento valido per l’espatrio nei paesi della Unione Europea ed in altri stati con i quali sono in vigore apposite convenzioni. (per conoscere i paesi convenzionati si suggerisce di consultare il sito della Polizia di stato o del Ministero degli Affari Esteri, in collaborazione con ACI: www.viaggiaresicuri.it ).

Le nuove disposizioni prevedono che per il minore di anni quattordici, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio, sia subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, in alternativa, occorre una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura analogamente a quanto previsto per il passaporto.

Le esenzioni dell’imposta di bollo sono quelle previste espressamente da disposizioni di legge (d.P.R. 642/1972 e successive modifiche apportate dalla legge sulla “decertificazione” L 183/2011, risoluzioni Agenzia delle Entrate)
L’interessato che ritiene di avere diritto all’esenzione ha l’obbligo di dichiarare l’uso e la relativa norma di legge.
Si riporta a tale proposito la più recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate:
“Il soggetto interessato, nel richiedere qualsiasi certificato, intendendo avvalersi dell’esenzione come da norma, deve obbligatoriamente indicare l’uso al quale lo stesso è destinato, al fine di evitare l’evasione dell’imposta di bollo di cui sarebbe responsabile, oltre al richiedente, anche l’impiegato o il funzionario addetto al servizio, in qualità di pubblico ufficiale” ( Risoluzione Agenzia dell’entrate, Direzione regionale delle Marche del 31/05/2012).

Si, per l’emissione della carta di identità è necessaria la presenza del minore accompagnato dai genitori o, in caso di impedimento di uno dei due, da un genitore con delega dell’altro su apposito modulo e copia del documento di identità del genitore assente. La modulistica e tutte le informazioni utili per l’emissione della carta di identità elettroniche sono reperibili sul sito internet del Comune di Serravalle Sesia al link in calce alla pagina

Il cambio di indirizzo o residenza non comporta la necessità di aggiornare la Carta di identità, che resta valida comunque fino alla sua naturale scadenza.

La denuncia di morte deve essere effettuata entro 24 ore dal decesso da:
– persona incaricata dell’Ospedale o Casa di Cura, in caso di decesso presso una di queste strutture;
– da un famigliare del defunto o suo incaricato se il decesso è avvenuto presso l’abitazione.
Nella generalità dei casi, di tutti gli adempimenti necessari, compresi quelli di carattere amministrativo, si occupano le Imprese di Pompe Funebri incaricate dai familiari.

La domanda di matrimonio con rito civile o religioso deve essere presentata all’Ufficio di Stato Civile.
Per le pubblicazioni gli interessati, o persona da loro incaricata, devono presentarsi all’Ufficio di Stato Civile nei giorni di apertura, preferibilmente un paio di mesi prima della data prevista per il matrimonio.
Successivamente, viene concordato un appuntamento con i futuri sposi per la firma della pubblicazione e nel frattempo l’ufficio provvede alle verifiche e alla produzione dei documenti necessari.
Le pubblicazioni rimangono esposte 8 giorni all’Albo on-line pubblicato sul sito del Comune di Serravalle Sesia.
Alla scadenza dell’affissione, e di ulteriori tre giorni previsti per eventuali ricorsi di terze persone in Tribunale, viene rilasciato il nulla osta alla cerimonia.
Il matrimonio in ogni caso deve svolgersi entro 180 giorni dalla pubblicazione.
E’ necessario munirsi di una marca da bollo (da Euro 16,00) se i futuri sposi sono entrambi residenti a Serravalle Sesia, di due marche da bollo, se i futuri sposi non sono entrambi residenti a Serravalle Sesia.
Per ulteriori informazioni collegarsi al link in calce alla pagina




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